
Il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto anche Energy Manager, è una figura introdotta in Italia dalla Legge 10/91 per le imprese del settore industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e per i soggetti del terziario che superino i 1.000 tep. Tep = Tonnellate equivalenti petrolio. 1 Tep = 11.630 Kwh.L'incarico, che consiste nella gestione dei consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura, può essere svolta sia da un dipendente, sia da un consulente esterno. La FIRE, su incarico del Ministero delle Attività Produttive, gestisce le nomine degli energy manager.
Un po' di storia
La figura dell'Energy Manager nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973, secondo lo schema per cui manifestandosi un problema particolarmente grave, si affida ad una persona competente e capace, l'incarico di affrontarlo e risolverlo, attribuendole potere e mezzi necessari.
In Italia la legge 308 dell'82 prevedeva, all'art. 22, che tutte le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), comunicassero ogni anno al Ministero dell'Industria il nome del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia; la legge non dava indicazione né di ruolo né di incarichi, ritenendo forse che il nome fosse autoesplicativo.Il primo anno giunsero al Ministero circa 600 comunicazioni, la Direzione Fonti Energia ed Industria di Base intendeva organizzarsi per stabilire un collegamento con queste persone, ma l'idea non ebbe seguito, non fu avviato l'archivio dei nomi, l'anno successivo pochissime aziende inviarono le loro note e poi tutto finì.Il mondo industriale era però cosciente della importanza sia del controllo della spesa energetica che della opportunità di coagulare l'attenzione degli operatori delle aziende attorno a temi di valenza tecnico-organizzativa-politica e nacquero due Associazioni; una a Torino, l'AIGE (Associazione Italiana Gestori dell'Energia) promossa dall'ing. Carlo Eugenio Rossi della FIAT, l'altra a Roma l'Energy Manager Club, promossa dall'ing. Vincenzo Consolo della FINMECCANICA. Le Associazioni organizzavano convegni tecnici e permettevano i primi scambi di esperienze fra operatori con problemi simili, anche se inseriti in realtà diverse. I temi affrontati erano sia quelli tecnici di base dei settori produttivi sia quelli più generali con aspetti anche istituzionali quali ad es. la cogenerazione.L'ENEA aveva avviato dal 1981 una sua linea di intervento; nell'ipotesi che la grande industria fosse capace di azioni autonome, le azioni ENEA erano dirette principalmente al supporto delle piccole e medie imprese, mediate diagnosi, diffusioni di informazioni sia di tipo generale che di tipo settoriale e corsi di aggiornamento - formazione. Una attività di diagnosi rapida era stata avviata dalla CONFINDUSTRIA, con la tecnica dell'Energy bus di derivazione canadese (anni '81 - '83).Nel 1988 si ha la convergenza di queste tre iniziative e nasce la FIRE (Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia). La FIRE opera con un nucleo di supporto messo a disposizione dall'ENEA, con il contributo delle quote dei soci e partecipando ad iniziative nazionali e comunitarie.
Articolo estratto dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10
Articolo 19 - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore Industriale ovvero a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato * il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato i soggetti beneficiari del contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.4. Entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento del tecnici di cui al comma 1 e realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Legislazione di riferimento
























