Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (stralcio)
Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.