Cè aria nuova in aereoporto
Venerdì 25 Luglio 2008 13:58

Ventisei luglio, c'è un'aria diversa in aeroporto.E' la data che segna l'esordio delle nuove norme europee sui diritti delle persone con disabilita' e delle persone con mobilita' ridotta all'interno degli aeroporti.Viene garantita la protezione da ogni discriminazione e un’assistenza adeguata (a determinate condizioni) negli aeroporti dell’Unione europea.
La presentazione è avvenuta al Terminal 5 di Fiumicino, dove è stata sperimentata da Adr la formazione dei 260 addetti, provenienti soprattutto dal mondo dell'associazionismo, che avranno il compito di fornire assistenza ai passeggeri in partenza e in arrivo dagli scali romani, non solo di Fiumicino ma anche di Ciampino. Erano presenti il vicepresidente della Commissione europea ai Trasporti, Antonio Tajani, e il ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, oltre al presidente di AdR, Fabrizio Palenzona.
La struttura dell'aeroporto romano già al suo ingresso offre ai passeggeri con mobilità ridotta servizi speciali come un pannello audiovisivo e con scritte in braille che rappresentano una sorta di mappa aeroportuale con tutte le informazioni utili per muoversi agevolmente all'interno dello scalo. La struttura è dotata di piste apposite in gomma verso i servizi igienici e di una 'Sala amica' che costituisce un punto di attesa studiato appositamente.
La nuova normativa, ha spiegato Tajani, è dettata dal principio che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta "hanno gli stessi diritti alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione degli altri cittadini, nel trasporto aereo come negli altri settori della vita".
Agli aeroporti è conferita la responsabilità dell'assistenza a terra, assieme alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio; le compagnie aeree avranno anche la responsabilità dell'assistenza a bordo e parteciperanno all'elaborazione degli standard di qualità degli aeroporti. Infine, gli organismi nazionali di vigilanza avranno il compito di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento da parte dei vari gruppi. Dall'adozione alla piana entrata in vigore del regolamento sono passati 2 anni in cui si è cercato di combinare le attese delle persone a mobilità ridotta e i vincoli degli operatori del settore, che devono adeguarsi alle nuove norme.
E dopo l'impegno per l'accessibilità degli aeroporti, si pensa anche a ragionare sula fruibilità degli aerei. Sempre Tajani: "Entro il 2010 presenteremo al Parlamento europeo una relazione sulla verifica del piano di attuazione anche per quanto riguarda gli impianti igienici negli aerei per le persone con mobilità ridotta".
Antonio Tajani ha precisato che dopo il trasporto aereo la Commissione europea dei Trasporti agirà sulle norme a favore delle persone con mobilità ridotta anche su autobus, treni, navi e sugli altri mezzi di trasporto. "Entro l'anno o, al limite, nelle prime settimane di gennaio elaboreremo con la mia Direzione generale nuove proposte per garantire la mobilità dei cittadini e faremo ogni sforzo per garantire loro la libertà di movimento. Lo prendo come impegno personale", ha sottolineato Tajani, che punta ad avere al più presto "testi analoghi a quello sul trasporto aereo anche negli altri settori di trasporto".
Nel dettaglio i Diritti dei Passeggeri
Imbarco negato
È previsto un risarcimento compreso tra i 125 EUR e i 600 EUR a seconda della distanza coperta dal volo e dai ritardi accumulati in caso di volo lternativo.
Ritardo prolungato
È possibile richiedere il rimborso del biglietto se il ritardo supera le cinque ore, ma solo nel caso in cui si rinunci al volo.
Volo cancellato
È dovuto un risarcimento economico a meno che sia stata data informazione della cancellazione 14 giorni prima della partenza, il volo alternativo sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto o la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie.
Assistenza da parte della compagnia aerea
A seconda delle circostanze, qualora venga negato l’imbarco, il volo venga cancellato o subisca un ritardo, avete diritto a ricevere assistenza (ristorazione, comunicazioni e, se del caso, pernottamento).
In caso di imbarco negato o di cancellazione, vi può essere offerta la possibilità di scegliere tra proseguire il viaggio o ottenere il rimborso del biglietto.
Mobilità ridotta
Le persone con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta sono protetti da ogni discriminazione e, a partire dal 26 luglio del 2008, potranno contare su un’assistenza adeguata (a determinate condizioni) negli aeroporti dell’Unione europea.
Identità della compagnia aerea
Il passeggero deve essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea effettiva del volo.
Le compagnie aeree non considerate sicure sono oggetto di divieto o di restrizioni all’interno dell’Unione europea. Per il relativo elenco consultare il sito:
http://air-ban.europa.eu/
Responsabilità
Le compagnie aeree sono ritenute responsabili dei danni dovuti a ritardi (per un importo massimo pari a 4 800 EUR), del danneggiamento o dello marrimento dei bagagli (per un importo massimo pari a 1 200 EUR) e in caso di lesione o decesso durante un incidente. Tuttavia, le compagnie aeree non sono responsabili qualora abbiano preso tutte le misure possibili per evitare tali danni o fosse impossibile prendere tali misure.
Viaggi con circuito tutto compreso. Gli operatori turistici del servizio tutto compreso devono fornire informazioni dettagliate sul viaggio prenotato, osservare gli obblighi contrattuali e tutelare i passeggeri in caso di inadempienza
dell’organizzatore.
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