PREMESSA
L’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel quadro delle misure di politica energetica ed ambientale, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti. Dal 1° gennaio 2007 è stata, infatti, riconosciuta una detrazione d’imposta, pari al 55% delle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi di risparmio energetico, entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori eseguiti.
L’art.1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ha prorogato la detrazione sino al 31 dicembre 2010, apportando anche una serie di modifiche alla disciplina del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008, quali:
- la sostituzione della Tabella 3, allegata alla legge 296/2006, con efficacia dal 1° gennaio 2007, che rende operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici1 (art.1, comma 23, della legge
244/2007);
- la ridefinizione, tramite l’emanazione di un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini degli interventi di “riqualificazione globale” e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma 24, lett.a, della legge 244/2007);
- la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (solamente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008), su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione
(art.1, comma 24, lett.b, della legge 244/2007);
- una semplificazione per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali non è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell’edificio (art.1, comma 24, lett. c, della legge 244/2007);
- l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative non sono ancora state definite (art.1, commi 20-21, della legge 244/2007);
- l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 286, della legge 244/2007);
Successivamente, l’art. 29 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha apportato una serie di modifiche per l’applicazione del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2009, prevedendo:
- l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009 (cfr. successivo paragrafo 5.2) da presentare all'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui
il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, agevolati con la detrazione del 55%, a partire dal 1° gennaio 2009 e che si protraggono in più periodi d’imposta.
- la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in cinque anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente).
Da ultimo, l’art.1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di Stabilità 2011), ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2011.
Contestualmente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, la medesima disposizione ha stabilito la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010).
Inoltre, la legge n.220/2010 conferma, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011:
− la semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unità immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
In sostanza, per tali lavori, non è richiesta l’acquisizione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;
− il mantenimento dell’obbligo di invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.
Sotto il profilo operativo, è stato emanato il Decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico, che è stato successivamente modificato ed integrato dai seguenti, successivi Provvedimenti:
− Decreto 26 ottobre 2007, che ha superato alcune criticità legate all’applicabilità dell’art.1, commi 344-347, della legge 296/2006;
− Decreto 7 aprile 2008, emanato a seguito delle novità introdotte dalla legge 244/2007;
− Decreto 6 agosto 2009, in attuazione delle disposizioni contenute nel DL 185/2008.
Il Decreto 19 febbraio 2007 disciplina i contenuti tecnici, gli interventi agevolabili e le modalità operative per fruire della detrazione, distinguendo, tra l’altro, per alcune tipologie di interventi, gli adempimenti da osservare nell’ipotesi in cui i lavori siano iniziati nel 2007 o nel 2008.
Con il Decreto 11 marzo 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico sono stati fissati, poi, i nuovi “requisiti energetici” che, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2008, devono essere rispettati per agevolare gli interventi di “riqualificazione globale” e quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali ed alle finestre, comprensive degli infissi.
Successivamente, il Decreto 26 gennaio 2010 ha modificato il D.M. 11 marzo 2008, ridefinendo, tra l’altro, i valori di trasmittanza termica per gli interventi eseguiti sull’involucro degli edifici (strutture opache orizzontali, verticali e finestre, comprensive di infissi).
L’agevolazione, in ogni caso, è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa l’art. 1, comma 348, della legge 296/2006 fa espressamente rinvio (richiamando l’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il D.M. 41 del 18 febbraio 1998).
Ulteriori disposizioni sulle modalità applicative dell’agevolazione sono contenute nell’art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, il quale stabilisce che, dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste italiane s.p.a effettuino una ritenuta del 10%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti ai fini di poter fruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010 (Prot. n.94288/2010), che ha chiarito che il nuovo adempimento si applica, tra l’altro2, ai lavori per i quali compete la detrazione del 55%3.
I primi chiarimenti ministeriali in merito all’operatività del beneficio sono stati emanati con la Circolare 36/E del 31 maggio 2007, che ha fornito indicazioni sia sui soggetti, sia sull’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.
Nel corso degli anni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente l’operatività dell’agevolazione, rispondendo a quesiti formulati dai contribuenti relativamente ad ipotesi concrete di applicazione del beneficio.
1. SOGGETTI BENEFICIARI
Il Decreto 19 febbraio 2007 ha chiarito le categorie di soggetti ammessi alla detrazione del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
In particolare, il beneficio spetta a:
1. persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR4, ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. a);
2. soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, comma 1, lett. b).
Per tali soggetti, la detrazione del 55% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, come chiarito nella R.M. 340/E del 1° agosto 2008.
Risultano, pertanto, esclusi dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in quanto l’agevolazione è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi.
Analogamente, con la R.M. 303/E/2008 viene esclusa l’applicabilità della detrazione del 55% relativamente agli immobili “merce” (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione
immobiliare. Secondo l’Agenzia delle Entrate tali immobili rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
Per i titolari di reddito d’impresa, inoltre, la detrazione d'imposta spetta relativamente alle spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.
La C.M. 36/E/2007, nel ribadire che il beneficio si applica sia ai non titolari che ai titolari di attività d’impresa, a condizione che le spese per l’esecuzione dell’intervento siano state sostenute e rimaste a carico degli stessi, ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato.
In tal ambito, in analogia con quanto previsto per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio su edifici residenziali (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni), la C.M. 36/E/2007 ha peraltro chiarito che il beneficio è esteso, per le persone
fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi5 con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica. Tuttavia, tale estensione è operante unicamente per gli immobili a destinazione abitativa e non per interventi eseguiti su fabbricati strumentali all'attività di impresa, nei quali la convivenza non può realizzarsi.
In particolare, con riferimento al requisito della convivenza dei familiari con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, nella C.M. 34/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i familiari che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori possono fruire
della detrazione del 55% a condizione che la convivenza, che deve essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall’inizio dei lavori.
Con riferimento ad una specifica ipotesi, riguardante l’esecuzione di interventi su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttuario (persona fisica), l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Circolare 38/E/2010, chiarendo che la detrazione del 55% spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino (anch’essi persone fisiche), in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che il beneficio è riconosciuto a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa (pagamento mediante bonifico con identificazione del beneficiario della detrazione, limite di agevolazione e rispetto dei parametri
tecnici dell’intervento).
Inoltre, chiarisce la C.M. 38/E/2010, la documentazione da inviare all’ENEA (scheda informativa dei lavori) può essere unica e riferita al complessivo intervento, nonchè ad entrambi i beneficiari dell’agevolazione.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti mediante contratti di leasing, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 36/E/2007 ha precisato, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 19 febbraio 2007 (art. 2, comma 2), che la detrazione compete all’utilizzatore del bene in base al costo sostenuto dalla società di leasing concedente (a tal fine, pertanto, non assumono rilievo, nel calcolo della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore).
Nello stesso ambito, è intervenuta la C.M. 21/E/2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’espressa richiesta di chiarimenti dell’ANCE.In particolare, nel ribadire che, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione del 55% spetta all’utilizzatore dell’immobile, la citata Circolare ha chiarito che, in tale ipotesi, sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa, per cui non sussiste l’obbligo di pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale.
A tal proposito, seppur non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il criterio di competenza per l’imputazione delle spese sostenute (art.109 del TUIR - D.P.R. 917/1986).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tal caso, gli adempimenti richiesti6 devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (ossia l’utilizzatore del bene), fermo restando che la società di leasing deve fornire una documentazione attestante la conclusione
dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.
La citata pronuncia, che accoglie integralmente l’orientamento dell’ANCE, consente una più agevole applicazione dei benefici per gli interventi eseguiti in leasing.
Diversamente, con la R.M. 33/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha escluso i Comuni dai soggetti beneficiari dell’agevolazione, dal momento che tali Enti non sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art.74 del TUIR – D.P.R. 917/19867.
Infatti, la soggettività passiva IRPEF o IRES costituisce il presupposto per usufruire del beneficio, dal momento che l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è una detrazione dalle imposte sul reddito.
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