
Il lungo iter di revisione del Regolamento CE n.761/01 (EMAS II), iniziato nel 2006, si è concluso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) il 22 dicembre dello scorso anno divenuto quindi legge dell’Unione a partire dal 11 Gennaio 2010.
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dal nuovo testo è opportuno fare una breve rassegna delle motivazioni che hanno portato le Istituzioni europee a volere modifiche sostanziali allo schema e quali sono stati gli obiettivi che si sono prefisse di ottenere. Anzitutto occorre osservare che la revisione del Regolamento è un elemento intrinseco dello stesso Regolamento, cioè previsto all’interno delle sue regole di funzionamento con cadenza quinquennale. La Commissione ha svolto il lavoro di valutazione dell’efficacia di EMAS nel quinquennio 2001- 2006, raccogliendo anche le opinioni delle parti interessate attraverso riunioni ad hoc, inchieste pubbliche, ed il lavoro di appositi workshop con gruppi di esperti del settore.
Da questo lavoro sono scaturiti alcuni elementi importanti. Il primo riguarda la valutazione della diffusione di EMAS nell’UE e la sua capacità di incidere sulla qualità dell’ambiente. I numeri, purtroppo, hanno dimostrato che non vi è stata una grande adesione allo schema Comunitario, soprattutto da parte del mondo delle imprese manifatturiere che ancora preferiscono la certificazione ISO 14001 per i noti motivi sui quali non è opportuno ritornare in questa sede. A fronte di un notevole aumento di adesioni da parte di alcuni Paesi, tra i quali l’Italia, si è riscontrato un continuo e strisciante fenomeno di disaffezione soprattutto da parte delle organizzazioni situate in quei Paesi che, nella metà degli anni 90, avevano visto un avvio dello schema decisamente interessante.
Quindi non solo nazioni con cultura tradizionalmente rivolta ai sistemi di gestione ambientale, quali Regno Unito, Paesi Bassi e Paesi scandinavi hanno abbandonato progressivamente lo schema, ma anche Austria e Germania che contavano numeri importanti di adesione hanno visto nel tempo una decrescita continua.
La Germania rimane ancora al primo posto, ma la Spagna e l’Italia sono in fase di avvicinamento e presto supereranno il Paese che per primo ha espresso numeri rilevanti di adesioni.
Un secondo elemento importante per la revisione di EMAS è emerso da una critica molto forte, venuta da alcuni settori del mondo ambientalista e dei consumatori, che hanno riguardato le prestazioni ambientali delle organizzazioni registrate. Come noto, EMAS II (ma anche ISO 14001) non prescrive limiti minimi di prestazioni sui quali impegnarsi nel miglioramento continuo. Si è quindi notato che, in generale, le organizzazioni compiono sforzi notevoli nella fase di prima registrazione per poi, progressivamente, perdere quello slancio iniziale impegnandosi in obiettivi sempre meno ambiziosi (spesso nemmeno raggiunti).
Quindi il legislatore ha introdotto due specifici nuovi requisiti che dovrebbero in qualche modo ovviare a questo problema:
da una parte vengono introdotti gli indicatori ambientali chiave con i quali comunicare le proprie prestazioni, dall’altra sono state create le condizioni per un vero e proprio benchmark tra le imprese di alcuni settori attraverso la pubblicazione, da parte della Commissione, di linee guida settoriali di riferimento per le migliori pratiche disponibili.
Un terzo elemento si riferisce all’apertura ad un mercato globale. EMAS III potrà essere conseguita e riconosciuto ufficialmente anche alle organizzazioni situate in tutto il mondo.
L’apertura ai Paesi terzi rappresenta una risposta della Commissione a coloro che hanno da sempre criticato EMAS ritenendolo uno schema limitato ad una piccola parte del mercato internazionale e quindi, quasi settario ed elitario. Questa opzione non è esente da rischi e difficoltà pratica di applicazione, tuttavia rappresenta l’opportunità di un incremento consistente del numero di registrazioni da parte delle numerose imprese già registrate in EU e che hanno stabilimenti dislocati in tutto il mondo.
Come conseguenza dell’EMAS globale, si è anche data apertura alla registrazione delle “corporate” ossia di imprese multinazionali che ora possono accorpare tutte le attività sotto un unico numero di registrazione. Anche qui non mancano le difficoltà pratiche di attuazione, ma l’opportunità di conseguire questo ambizioso obiettivo viene dato a diverse imprese (soprattutto manifatturiere) che lo hanno richiesto per anni.
Una ultima annotazione riguarda le istituzioni coinvolte nello schema EMAS:
organismi di accreditamento e competenti, stati membri e Commissione Europea si vedono maggiormente coinvolti nell’informazione, promozione, e diffusione dello schema.
Cosa cambia con il nuovo Regolamento?
Obblighi per le organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS III
Il nuovo Regolamento EMAS III non prevede sostanziali cambiamenti in relazione agli obblighi a carico delle organizzazioni né nella fase di avvicinamento ad EMAS (per le organizzazioni che decidono di aderire per la prima volta allo Schema), né nella fase di mantenimento della registrazione per quelle già registrate. Sono comunque meglio specificati alcuni aspetti (vedi di seguito) di cui le organizzazioni devono obbligatoriamente tenere conto.
Sì. I punti sono gli stessi (analisi ambientale Iniziale, politica ambientale, obiettivi e traguardi, programma ambientale, sistema di gestione ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001, audit interni e dichiarazione ambientale).
da un verificatore accreditato/abilitato?
Sì. L’organizzazione deve far verificare il proprio SGA e sottoporre a convalida la dichiarazione ambientale da un verificatore ambientale accreditato o abilitato.
Sì. Il rispetto della conformità normativa resta un requisito imprescindibile per l’adesione ad EMAS.
da EMAS III?
No. Sostanzialmente gli elementi da considerare nella analisi ambientale Iniziale sono gli stessi previsti nel Regolamento EMAS II; particolare enfasi viene attribuita agli aspetti ambientali indiretti e alla conformità legislativa.
L’Allegato I è specificatamente dedicato proprio all’analisi ambientale.
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali non presenta novità di rilievo ad eccezione di ulteriori criteri (es. valutazione delle procedure per la gestione delle emergenze e degli incidenti ambientali).
presenti in EMAS II?
I contenti da inserire nella dichiarazione ambientale sono meglio specificati in EMAS III e comprendono otto gruppi obbligatori di informazioni, tra cui si evidenzia un gruppo nuovo non previsto in EMAS II riguardante i r i f e r imen t i normati v i appllicabili dall’organizzazione.
ambientale?
Sì. Il nuovo Regolamento EMAS III obbliga le organizzazione a riportare nella dichiarazione ambientale un set minimo di indicatori chiave che sono descritti nell’Allegato III e che riguardano: l’efficienza energetica, l’efficienza dei materiali, l’uso di acqua, i rifiuti, le emissioni e la biodiversità. Inoltre l’Allegato III stabilisce, per ogni tipologia di indicatore, in relazione al settore di attività, alcune metodologie di calcolo.
Sì. La Commissione provvederà alla pubblicazione di linee guida di settore a cui le organizzazioni dovranno obbligatoriamente riferirsi ed effettuare, rispetto ai valori medi riportati, attività di benchmark.
responsabilità assunta dall’organizzazione a livello locale?
Sì. Poiché i due punti cardine di EMAS sono la responsabilità locale e la trasparenza, la dichiarazione ambientale deve riportare l’identificazione di tutti gli impatti ambientali significativi individuati per ogni sito dell’organizzazione.
No. EMAS III prevede che qualsiasi organizzazione, con uno o più siti collocati al di fuori della UE, possa richiedere la registrazione in uno degli stati membri che decidono di fornire tale servizio;
per tutti o parte dei propri siti?
Si. E’ consentita la registrazione di Corporate sia all’interno dell’UE sia a livello globale secondo regole che sono in fase di definizione da parte della Commissione UE.
L’iter di registrazione/rinnovo non cambia.
La richiesta di registrazione/rinnovo, completa della documentazione, deve essere inviata all’Organismo Competente che opera secondo
La documentazione comprende:
− la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata;
− la dichiarazione di convalida firmata dal verificatore ambientale (Allegato VII);
− il modulo contenente le informazioni sull’organizzazione (Allegato VI);
− la quietanza del pagamento dei diritti di registrazione (se dovuti).
Nell’Allegato VI devono essere riportate, sia per la sede legale che per ogni sito incluso nella registrazione informazioni su: indirizzi e persone di riferimento, modalità con cui si garantisce l’accesso alla dichiarazione ambientale, dati riguardanti la registrazione (nei casi di rinnovo/aggiornamento) e/o sospensioni/cancellazioni, richiesta di deroga ai sensi dell’art.7, codice/i NACE delle attività, numero di addetti, fatturato o bilancio annuo, informazioni riguardanti il verificatore ambientale.
o dell’aggiornamento?
Si. Entro un mese dall’avvenuta registrazione o dall’avvenuto rinnovo/aggiornamento della registrazione, l’organizzazione è tenuta a mettere al disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale (o il relativo aggiornamento).
E’ possibile fare questo garantendo l’accesso, su richiesta, al documento stampato e/o attraverso il collegamento a siti internet. La modalità di diffusione deve essere specificata nella scheda informativa (Allegato VI).
No. Il rinnovo della registrazione avviene ogni tre anni e, annualmente, l’organizzazione è tenuta ad produrre un aggiornamento della dichiarazione ambientale convalidata.
Le piccole organizzazioni possono chiedere una deroga a tale tempistica presentando all’organismo competente: la richiesta di rinnovo ogni quattro anni, la dichiarazione ambientale aggiornata e convalidata ogni 2 anni e, annualmente, una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata.
Tutte le organizzazione di piccole dimensione per le quali il verificatore ambientale abbia confermato che:
− non sono presenti rischi ambientali significativi;
− l’organizzazione non ha pianificato modifiche sostanziali;
− Non sono presenti problemi ambientali locali significativi ai quali l’organizzazione può contribuire.
Sono definite nell’art. 2, comma 28: le micro, piccole e medie imprese (come da Raccomandazione 2003/361/CE), le amministrazioni locali con meno di 10.000 abitanti e altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR.
Sono definite nell’art. 2, comma 15, ovvero tutte quelle che riguardano mutamenti che incidono sul funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti e i servizi che possono determinare un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale e sulla salute umana.
Se si verifica una tale situazione, l’organizzazione è obbligata a rivedere l’analisi ambientale, la propria politica, gli obiettivi ed il programma, il sistema di gestione ambientale compresa la verifica tramite l’audit interno, rivedere la dichiarazione ambientale e sottoporsi a nuova verifica e convalida entro 6 mesi.
Si. Il periodo di tempo che un’organizzazione ha a disposizione per inviare all’organismo competente la documentazione richiesta, cioè la dichiarazione ambientale convalidata e/o i relativi aggiornamenti, le informazioni di cui all’allegato VI o la dichiarazione del verificatore di cui all’allegato VII, è stato ridotto a due mesi (prima erano tre).
Per chi supera tale periodo il Regolamento prevede la possibilità di sospensione o cancellazione, secondo il caso, dal registro.
Forma, dimensioni e colori del logo EMAS restano invariati. Viene eliminata la versione 2 del logo, quella riportante la dicitura “informazione convalidata”. Tutte le organizzazioni devono utilizzare, da subito, anche per la dichiarazione ambientale, il logo con la dicitura “gestione ambientale verificata” contenente il numero di registrazione.
Nel caso in cui la registrazione sia relativa a più siti, e non all’intera organizzazione, l’organizzazione deve garantire che siano chiaramente indicati i siti per il quali è stata concessa la registrazione.