Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619] (1)
30.7.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/57
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, considerando quanto segue:
(1) Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e
dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica
( 2 ). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2009.
(5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.
(6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.
(7) Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori e criteri facoltativi.
(8) Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all'utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
( 3 ), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell'ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dagli articoli 1 e 2 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità
( 4 ), a norma dell'articolo 5 della decisione 2000/728/CE.
( 2 ) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.
( 3 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
( 4 ) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.
( 1 ) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
L 198/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.7.2009
IT
(9) La decisione 2003/287/CE deve essere pertanto sostituita.
(10) Occorre istituire un periodo transitorio per i fornitori di servizi ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per il servizio di ric...
Per il Testo completo scarica l'allegato.